Art. 2
In vigore dal 23 gen 2012
Nell’adempimento dei loro doveri, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.
Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.
Essi sono tenuti a trattare con la massima segretezza le pratiche loro affidate e le proprie decisioni.
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