Art. 2

In vigore dal 23 gen 2012
1.   Le persone ed entità di cui all'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. 2.   L'entità di cui all'allegato II della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. 3.   Le voci di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC sono modificate conformemente all'allegato III della presente decisione.
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