Art. 2
In vigore dal 23 gen 2012
1. Le persone ed entità di cui all'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
2. L'entità di cui all'allegato II della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
3. Le voci di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC sono modificate conformemente all'allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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