Art. 3

Mandato

In vigore dal 23 gen 2012
Mandato Al fine di conseguire gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di: a) fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative che conducano a una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese; b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace; c) assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi; d) seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e presentare proposte dell’Unione, a nome di questa, nel contesto di tali negoziati; e) contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi; f) prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace; g) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto; h) formulare proposte relative alle possibilità d’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione; i) monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all’attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l’esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto di valutare meglio l’osservanza delle parti; j) in qualità di inviato presso il Quartetto riferire sui progressi e sull’andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell’Unione e tramite coordinamento con altri membri del Quartetto stesso; k) contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo; l) contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:33(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo