Art. 1

In vigore dal 11 gen 2012
1.   Il regime di aiuti «Regime assicurativo per il settore della pesca» che è stato oggetto di una proposta di opportune misure a seguito della revisione degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura è compatibile con il mercato interno purché sia modificato conformemente ai seguenti impegni assunti dalla Finlandia: — esclusione dei pescherecci che esercitano attività di pesca in alto mare, il che significa in pratica l’esclusione dei pescherecci che superano i 12 metri di lunghezza; — ammissibilità soltanto per i danni subiti nelle acque territoriali della Finlandia o nella sua zona economica esclusiva; — copertura soltanto dei danni causati dalle condizioni specifiche alla Finlandia e quindi dalle condizioni geografiche o climatiche avverse (ghiaccio, neve, forti tempeste, scogliere in acque poco profonde) o dalle foche e dai cormorani, e subiti dai pescherecci e dagli attrezzi da pesca, nonché dai veicoli da trasporto e da alaggio e da altre attrezzature specifiche utilizzate per la pesca invernale. 2.   Le norme giuridiche che modificano il presente regime entrano in vigore entro e non oltre il 1o gennaio 2013 e i relativi contratti di assicurazione conclusi su tale base entrano in vigore entro e non oltre il 1o gennaio 2014.
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