Art. 5

In vigore dal 9 gen 2012
(1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Ungheria comunica le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) la descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. (2)   L’Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’, compresi gli interessi. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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Art. 5 Decisione (UE) 2013/150 — Testo vigente | Portale Normativo