Art. 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

In vigore dal 22 dic 2011
Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’istituzione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato. 2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE.
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Monitoraggio degli effetti ambientali (Art. 4 Decisione (UE) 2011/893) — Testo vigente | Portale Normativo