Art. 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In vigore dal 22 dic 2011
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11xMIR604, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5.
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Organismo geneticamente modificato e identificatore unico (Art. 1 Decisione (UE) 2011/893) — Testo vigente | Portale Normativo