Art. 6
Funzionamento
In vigore dal 22 dic 2011
Funzionamento
1. La rete eHealth può costituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa stessa definito. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.
2. La rete eHealth adotta un programma di lavoro pluriennale e uno strumento di valutazione dell’attuazione dello stesso.
3. I membri della rete eHealth e i loro rappresentanti, nonché gli esperti e gli osservatori esterni sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dall’articolo 339 del trattato e dagli atti adottati in applicazione dello stesso, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (7). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, il presidente della rete eHealth può prendere tutti i provvedimenti del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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