Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 22 dic 2011
Composizione — Nomina
1. La rete è composta dalle autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line designate dagli Stati membri partecipanti al progetto.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare alla rete eHealth comunicano per iscritto alla Commissione la loro intenzione e indicano l’autorità nazionale responsabile dell’assistenza sanitaria on line da loro designata in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE.
3. Le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line nominano un rappresentante e un supplente per la rete eHealth e comunicano i loro dati alla Commissione.
4. I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro»).
5. I dati personali dei rappresentanti degli Stati membri, degli esperti e degli osservatori che partecipano alla rete sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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