Art. 1
In vigore dal 21 dic 2011
La decisione 2009/861/CE è così modificata:
1)
all’, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;
2)
all’articolo 3, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;
3)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. La Bulgaria presenta rapporti annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:
a)
le aziende produttrici che producono latte non conforme; e
b)
il sistema di raccolta e di trasporto del latte non conforme.
Il primo rapporto annuale è presentato alla Commissione entro il 31 dicembre 2012, il secondo entro il 31 ottobre 2013.
Per tali rapporti è utilizzato il modulo figurante nell’allegato III.
2. La Commissione sorveglia attentamente i progressi compiuti nel rendere conforme il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati I e II ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004.
Qualora, in base ai rapporti presentati dalla Bulgaria, la Commissione ritenga che probabilmente la conformità non sarà raggiunta entro il 31 dicembre 2013, essa propone misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione.»;
4)
all’articolo 6, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;
5)
gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2011:899:oj#art-1