Art. 1
In vigore dal 21 dic 2011
La decisione 2009/852/CE è così modificata:
1)
l’ è soppresso;
2)
all’articolo 3, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;
3)
all’articolo 4, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;
4)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. La Romania presenta relazioni annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:
a)
le aziende che producono latte non conforme; e
b)
il sistema di raccolta e di trasporto del latte non conforme.
La prima relazione annuale è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2012, e la seconda entro il 31 ottobre 2013.
Per tali relazioni è utilizzato il modulo figurante nell’allegato IV.
2. La Commissione sorveglia attentamente i progressi compiuti nel rendere conforme il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati II e III ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004.
Qualora, in base alle relazioni presentate dalla Romania, la Commissione ritenga che probabilmente la conformità non sarà raggiunta entro il 31 dicembre 2013, essa propone misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione.»;
5)
all’articolo 7, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;
6)
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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