Art. 1

In vigore dal 21 dic 2011
1.   Il contributo dell’Unione europea per la realizzazione di studi di sorveglianza in merito all’azione sulla perdita di colonie di api è fissato a 3 750 000 EUR. Il contributo è applicabile al periodo 1o gennaio 2012 - 30 giugno 2013. 2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 per un massimo del 70 % si limita ai costi concernenti: i) effettuazione dei test di laboratorio; e ii) personale espressamente incaricato di — effettuare il campionamento, e — controllare lo stato di salute di apiari e di colonie di api.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:881:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo