Art. 1
In vigore dal 21 dic 2011
1. Il contributo dell’Unione europea per la realizzazione di studi di sorveglianza in merito all’azione sulla perdita di colonie di api è fissato a 3 750 000 EUR. Il contributo è applicabile al periodo 1o gennaio 2012 - 30 giugno 2013.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 per un massimo del 70 % si limita ai costi concernenti:
i)
effettuazione dei test di laboratorio; e
ii)
personale espressamente incaricato di
—
effettuare il campionamento, e
—
controllare lo stato di salute di apiari e di colonie di api.
Storico versioni
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