Art. 3

In vigore dal 21 dic 2011
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l' e i titoli II, III e V del presente accordo sono applicati su base provvisoria, conformemente all'articolo 117 dell'accordo, unicamente nella misura in cui si tratti di materie di competenza dell'Unione, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/418 — Testo vigente | Portale Normativo