Art. 3
In vigore dal 21 dic 2011
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l' e i titoli II, III e V del presente accordo sono applicati su base provvisoria, conformemente all'articolo 117 dell'accordo, unicamente nella misura in cui si tratti di materie di competenza dell'Unione, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:418:oj#art-3