Art. 1
In vigore dal 20 dic 2011
I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore di autoveicoli e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2010:
a)
l’obiettivo per le emissioni specifiche;
b)
le emissioni specifiche per CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;
c)
la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);
d)
le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i nuovi autoveicoli;
e)
la massa media per tutti i nuovi autoveicoli nell’Unione.
Storico versioni
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