Art. 1
In vigore dal 20 dic 2011
L’articolo 6, paragrafo 1 bis, della decisione 2011/137/PESC è sostituito dal seguente:
«1 bis. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:
a)
Libyan Investment Authority; nonché
b)
Libyan Africa Investment Portfolio,
che sono congelati a decorrere dal 16 settembre 2011 rimangono congelati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:867:oj#art-1