Art. 1

In vigore dal 20 dic 2011
L’articolo 6, paragrafo 1 bis, della decisione 2011/137/PESC è sostituito dal seguente: «1 bis.   Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da: a) Libyan Investment Authority; nonché b) Libyan Africa Investment Portfolio, che sono congelati a decorrere dal 16 settembre 2011 rimangono congelati.».
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