Art. 7
In vigore dal 19 dic 2011
1. La Commissione è responsabile dell’esecuzione del programma specifico.
2. Ai fini dell’esecuzione del programma specifico la Commissione è assistita da un comitato consultivo. I membri di tale comitato possono variare in funzione dei diversi argomenti iscritti nel suo ordine del giorno. Per quanto attiene agli aspetti afferenti alla fissione, la composizione di detto comitato e le relative modalità e procedure operative applicabili sono quelle stabilite dalla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE, del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie (10). Per le questioni relative alla fusione le disposizioni applicabili sono quelle stabilite nella decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma sulla fusione (11).
3. La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali dell’attuazione del programma specifico e fornisce informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell’ambito del presente programma specifico.
Storico versioni
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