Art. 3

Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità

In vigore dal 19 dic 2011
Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità 1.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a), per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro. Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest’ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all’allegato III, lettera b). 2.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete. 3.   Quando applicano contemporaneamente i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a), e quelli di cui all’allegato IV, gli Stati membri applicano l’allegato III, lettera a), prima di applicare l’allegato IV.
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