Art. 5

Organi di gestione e personale

In vigore dal 19 dic 2011
Organi di gestione e personale 1.   ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale: a) dall’amministratore; b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione affidatagli («comandante dell’operazione»); c) dal contabile. 2.   ATHENA utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell’Unione. ATHENA fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell’Unione o distaccato dagli Stati membri. 3.   Il segretario generale del Consiglio può affiancare all’amministratore e al contabile il personale necessario all’esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante. 4.   Gli organi e il personale di ATHENA sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.
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Organi di gestione e personale (Art. 5 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo