Art. 35

Contabilità consolidata

In vigore dal 19 dic 2011
Contabilità consolidata 1.   Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Egli stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative e delle entrate eseguite sotto la responsabilità diretta dell’amministratore. 2.   Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di ATHENA. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché delle entrate che ha ricevuto.
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Contabilità consolidata (Art. 35 Decisione (UE) 2011/871) — Testo vigente | Portale Normativo