Art. 1

In vigore dal 19 dic 2011
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604 , ottenuti da materie non originarie, sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.
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