Art. 1

Sicurezza

In vigore dal 19 dic 2011
La decisione del Consiglio 2010/784/PESC è così modificata: 1. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Sicurezza 1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUPOL COPPS a norma degli articoli 5, 6 e 9, in coordinamento con la direzione «Sicurezza» del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). 2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPOL COPPS e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPOL COPPS, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi. 3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione «Sicurezza» del SEAE. 4.   Il personale dell’EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.»; 2. all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse ad EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è pari a 8 250 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse ad EUPOL COPPS nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 4 750 000 EUR.»; 3. all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2012.».
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Sicurezza (Art. 1 Decisione (UE) 2011/858) — Testo vigente | Portale Normativo