Art. 1
In vigore dal 16 dic 2011
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei seguenti servizi in Ungheria:
a)
servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento;
b)
servizi che consentono il prelievo di contante da un conto di pagamento;
c)
servizi di trasferimento di denaro;
d)
intermediazione di conti correnti e dei prodotti e servizi collegati;
e)
intermediazione creditizia;
f)
intermediazione e accettazione di carte di pagamento emesse da enti creditizi;
g)
intermediazione di investimenti e risparmi a fini speciali per conto di terzi;
h)
intermediazione di prodotti assicurativi.
Storico versioni
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