Art. 1

In vigore dal 16 dic 2011
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei seguenti servizi in Ungheria: a) servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento; b) servizi che consentono il prelievo di contante da un conto di pagamento; c) servizi di trasferimento di denaro; d) intermediazione di conti correnti e dei prodotti e servizi collegati; e) intermediazione creditizia; f) intermediazione e accettazione di carte di pagamento emesse da enti creditizi; g) intermediazione di investimenti e risparmi a fini speciali per conto di terzi; h) intermediazione di prodotti assicurativi.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/875 — Testo vigente | Portale Normativo