Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 16 dic 2011
L’ della decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:
«
Contributi di Stati terzi
A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi e delle raccomandazioni del comandante dell’operazione dell’UE e del Comitato militare dell’Unione europea, i contributi della Norvegia, della Croazia, del Montenegro, dell’Ucraina e della Serbia sono accettati per l’operazione militare dell’UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:846:oj#art-1