Art. 1
In vigore dal 16 dic 2011
Gli Stati membri di cui all’ della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’ di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:845:oj#art-1