Art. 1

In vigore dal 15 dic 2011
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, il periodo durante il quale le autorità rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero, elencati all’articolo 63, paragrafo 5, secondo e quarto capoverso, del suddetto regolamento, conformemente ai motivi di opposizione di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento, è prolungato fino al 31 dicembre 2015.
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