Art. 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
In vigore dal 14 dic 2011
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
1. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 11 185 000 kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential).
2. La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne, è di 15 761 510 kg ODP.
3. La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 8 800 220 kg ODP.
4. La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 1 000 015 kg ODP.
5. La quantità di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 889 320 kg ODP.
6. La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 1 065,8 kg ODP.
7. La quantità di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 4 581 681,8 kg ODP.
8. La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 294 012 kg ODP.
Storico versioni
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