Art. 4
Ammissione di taluni crediti aggiuntivi
In vigore dal 14 dic 2011
Ammissione di taluni crediti aggiuntivi
1. Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri di idoneità dell’Eurosistema.
2. Le BCN stabiliranno criteri di idoneità e misure di controllo del rischio al fine di accettare i crediti di cui al paragrafo 1. Tali criteri di idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:870:oj#art-4