Art. 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

In vigore dal 14 dic 2011
Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie 1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente alle caratteristiche generali. 2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, come attuate a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la prima. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.
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