Art. 3
In vigore dal 14 dic 2011
In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso (1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:108(1):oj#art-3