Art. 3

In vigore dal 14 dic 2011
Conformemente alle disposizione dell’accordo e, dell’articolo 26, paragrafo 3, del protocollo, l’accordo e il protocollo si applicano in via provvisoria, a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione dell’accordo (2).
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