Art. 1

In vigore dal 13 dic 2011
1.   Tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e tutte le disposizioni elencate nell’allegato del protocollo di detto accordo e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein a decorrere dal 19 dicembre 2011 nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. Tutte le restrizioni all’uso del Sistema d’informazione Schengen di cui al primo comma da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dalla stessa data. 2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen attuate da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base dell’ della decisione 2004/926/CE e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a decorrere dal 19 dicembre 2011. 3.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen applicabili alla Repubblica di Cipro sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Bulgaria e la Romania a decorrere dal 19 dicembre 2011.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/842 — Testo vigente | Portale Normativo