Art. 2
In vigore dal 13 dic 2011
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione a norma dell’articolo 29 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (2).
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