Art. 3

In vigore dal 12 dic 2011
1.   L'Unione è rappresentata in seno ai gruppi di lavoro istituiti a norma dell’articolo 13 dell’accordo da un rappresentante della Commissione e gli Stati membri, ove opportuno, dai loro rispettivi rappresentanti. 2.   Le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo sono fornite congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri. La Commissione presenta le informazioni a nome dell'Unione e degli Stati membri. 3.   La posizione che l'Unione deve assumere in seno ai gruppi di cui al paragrafo 6 dell'allegato dell'accordo è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione.
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