Art. 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
In vigore dal 8 dic 2011
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Storico versioni
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