Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 8 dic 2011
Coordinamento 1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione e assiste le delegazioni dell’Unione nell’assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE per il Sudan ed il Sud Sudan e con l’RSUE presso l’UA. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con le delegazioni dell’Unione ed i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta e al comandante della missione EUTM Somalia. Se necessario, l’RSUE ed il comandante dell’operazione dell’UE si consultano reciprocamente. 3.   L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.
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Coordinamento (Art. 12 Decisione (UE) 2011/819) — Testo vigente | Portale Normativo