Art. 1

In vigore dal 7 dic 2011
1.   I risarcimenti versati dall’Organismo greco di assicurazioni agricole («ELGA») ai produttori di prodotti agricoli negli anni 2008 e 2009 costituiscono aiuti di Stato. 2.   I pagamenti compensativi concessi nel 2008 a titolo del regime di assicurazione speciale obbligatorio sono compatibili con il mercato interno limitatamente agli aiuti per un importo di 349 493 652,03 EUR che ELGA ha concesso ai produttori a titolo di risarcimento delle perdite alla produzione vegetale, agli aiuti relativi a perdite alla produzione vegetale causate da orsi, pari a 91 500 EUR, e alle azioni correttive adottate nell’ambito delle suddette misure di aiuto. I pagamenti compensativi che corrispondono all’importo rimanente ed erogati nel 2008 nell’ambito del regime di assicurazione speciale, sono incompatibili con il mercato interno. 3.   I pagamenti compensativi per un importo di 27 614 905 EUR concessi nel 2009, ai sensi del decreto ministeriale n. 262037 dei Ministri dell’economia e dello sviluppo rurale, del 30 gennaio 2009, sono compatibili con il mercato interno. I pagamenti compensativi per un importo di 387 404 547 EUR che sono stati concessi ai produttori in data anteriore al 28 ottobre 2009, sono incompatibili con il mercato interno. Tale conclusione non pregiudica gli aiuti che, al momento della concessione, soddisfacevano tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007.
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