Art. 11
Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 1 dic 2011
Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Bosnia-Erzegovina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell’EUPM.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUPM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUPM, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare in virtù dell’articolo 37 TUE e conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L'AR può negoziare tali accordi. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUPM.
Storico versioni
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