Art. 1

In vigore dal 30 nov 2011
L’ della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato: 1) al paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro la fine di luglio 2011 (fatti salvi opportuni aggiustamenti legati alla prevista vendita di attività e alle misure di gestione delle passività nel caso di Irish LIFE & Permanent e della Bank of Ireland), in linea con le conclusioni della valutazione della liquidità prudenziale (Prudential Liquidity Assessment Review — PLAR) e della valutazione del capitale prudenziale (Prudential Capital Assessment Review — PCAR) del 2011, come annunciato dalla Banca centrale d’Irlanda il 31 marzo 2011. Per consentire una maggiore ripartizione degli oneri, l’ultima fase della ricapitalizzazione della Bank of Ireland, per un ammontare di 0,35 miliardi di EUR, è completata entro la fine del 2011 e un’eventuale ulteriore ricapitalizzazione di Irish LIFE & Permanent è completata successivamente alla cessione del comparto assicurativo;» 2) al paragrafo 7, sono soppresse le lettere e) e p); 3) al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere: «d) la presentazione all’Oireachtas di una legge che offra alle banche popolari un quadro normativo rafforzato contenente requisiti più severi in materia di governance e regolamentazione; e) l’adozione di misure volte a rafforzare una strategia di bilancio credibile e il quadro di bilancio. L’Irlanda adotta e attua una norma di bilancio in base alla quale tutte le eventuali entrate supplementari non previste nel periodo 2011-2015 saranno destinate alla riduzione del disavanzo e del debito. L’Irlanda introduce una legge sulla responsabilità di bilancio che contempli disposizioni per un quadro di bilancio a medio termine con massimali di spesa pluriennali vincolanti per ciascun settore di spesa e norme di bilancio e garantisce l’indipendenza del consiglio consultivo di bilancio. A tale fine, essa tiene conto delle riforme aggiornate di governance economica a livello di Unione e si basa sulle riforme già esistenti.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/827 — Testo vigente | Portale Normativo