Art. 1
In vigore dal 30 nov 2011
Viene versata alla Germania una seconda quota di 4 000 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:796:oj#art-1