Art. 1
In vigore dal 24 nov 2011
È ammessa l’immissione sul mercato dell’Unione di flavonoidi derivati dalla Glycyrrhiza glabra L. (di seguito «Glavonoid») di cui all’allegato I, quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi elencati nell’allegato II.
Glavonoid non può essere venduto così com’è al consumatore finale.
Storico versioni
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