Art. 1

In vigore dal 23 nov 2011
Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera spagnola, che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 5.2 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato può essere autorizzata ad essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, è portato a 167 giorni l’anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:760:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo