Art. 1
In vigore dal 23 nov 2011
Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera spagnola, che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 5.2 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato può essere autorizzata ad essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, è portato a 167 giorni l’anno.
Storico versioni
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