Art. 5

In vigore dal 23 nov 2011
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all' e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi; b) l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata di tutte le misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. 2.   Il Portogallo terrà informata la Commissione sugli sviluppi delle misure nazionali adottate per applicare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto di cui all'. Su richiesta della Commissione, il Portogallo fornisce immediatamente informazioni sulle misure già adottate e sulle misure previste per conformarsi alla presente decisione. Il Portogallo fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperato presso i beneficiari.
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