Art. 5

Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD

In vigore dal 16 nov 2011
Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD 1.   Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e: a) assicura, in particolare, attraverso un’auto-valutazione affidabile condotta annualmente e supportata dalla documentazione pertinente, la continua osservanza dei criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5. L’auto-valutazione è accompagnata dalla valutazione più recente compiuta dalle autorità competenti pertinenti sulla conformità del CSD al criterio n. 2; b) fornisce prontamente al comitato per il programma T2S la valutazione, periodica o ad hoc, effettuata dalle autorità competenti pertinenti circa la propria conformità al criterio di accesso n. 2; c) richiede una nuova valutazione da parte delle autorità competenti pertinenti circa la propria conformità al criterio di accesso n. 2 nell’eventualità di modifiche materiali al sistema del CSD; d) notifica al comitato per il programma T2S qualora una valutazione della autorità competente pertinente o un’auto-valutazione abbia stabilito la non conformità ad uno qualunque dei cinque criteri di accesso per i CSD; e) a seguito di una richiesta del comitato per il programma T2S, fornisce un rapporto di valutazione che dimostri che il CSD è ancora conforme ai cinque criteri di accesso per i CSD. 2.   Ad eccezione del criterio di accesso n. 2, il comitato per il programma T2S può effettuare la propria valutazione e controllare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni al CSD. Laddove il comitato per il programma T2S decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/2.
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