Art. 2

Oggetto e campo d’applicazione

In vigore dal 16 nov 2011
Oggetto e campo d’applicazione 1.   Ai cinque criteri che determinano l’idoneità dei CSD ad accedere ai servizi T2S stabiliti all’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/2 (di seguito «cinque criteri di accesso») è data attuazione conformemente alle procedure stabilite negli articoli da 3 a 5 della presente decisione e alle regole contenute nell’allegato. 2.   La presente decisione non si applica alle parti con connessione diretta aventi un rapporto giuridico con i CSD.
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Oggetto e campo d’applicazione (Art. 2 Decisione (UE) 2011/20) — Testo vigente | Portale Normativo