Art. 5

Valore aggiunto e complementarità dell’azione con altre iniziative

In vigore dal 16 nov 2011
Valore aggiunto e complementarità dell’azione con altre iniziative La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché vi sia complementarità e valore aggiunto dell’azione rispetto ad altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l’elenco del Patrimonio mondiale dell’Unesco, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco e gli itinerari culturali europei del Consiglio d’Europa.
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