Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 nov 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
1)
«siti», i monumenti, i siti naturali, subacquei, archeologici, industriali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale associati a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo;
2)
«sito transnazionale»:
a)
siti situati in diversi Stati membri che convergono su un tema specifico per presentare una candidatura comune; o
b)
un sito la cui posizione geografica comprende il territorio di almeno due Stati membri;
3)
«sito tematico nazionale», diversi siti, ubicati nello stesso Stato membro, che convergono su un tema specifico al fine di presentare una candidatura comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:1194:oj#art-2