Art. 1
In vigore dal 15 nov 2011
La decisione 2008/630/CE è così modificata:
1)
l’articolo 3 è soppresso;
2)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati campioni ufficiali a norma dell’, paragrafo 3, fino al completamento dell’esame analitico.
Tali partite possono essere immesse in commercio soltanto se i risultati dell’esame analitico confermano che le partite sono conformi all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 470/2009.»;
3)
gli articoli 4 bis e 4 ter sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2011:742:oj#art-1