Art. 1

In vigore dal 15 nov 2011
La decisione 2008/630/CE è così modificata: 1) l’articolo 3 è soppresso; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati campioni ufficiali a norma dell’, paragrafo 3, fino al completamento dell’esame analitico. Tali partite possono essere immesse in commercio soltanto se i risultati dell’esame analitico confermano che le partite sono conformi all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 470/2009.»; 3) gli articoli 4 bis e 4 ter sono soppressi.
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