Art. 1
In vigore dal 14 nov 2011
La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo («protocollo»).
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
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