Art. 1
In vigore dal 14 nov 2011
Nella decisione 2011/273/PESC è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 2 sexies
Sono vietati:
a)
ogni erogazione o pagamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI o connessi agli stessi;
b)
la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:735:oj#art-1