Art. 1

In vigore dal 14 nov 2011
Nella decisione 2011/273/PESC è inserito l'articolo seguente: "Articolo 2 sexies Sono vietati: a) ogni erogazione o pagamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI o connessi agli stessi; b) la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria.".
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eli:dec:2011:735:oj#art-1

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