Art. 1

In vigore dal 9 nov 2011
All'articolo 12 del regolamento interno della Commissione è aggiunto un nuovo punto 5, formulato come segue: «5.   Ogni membro della Commissione che desideri sospendere una procedura scritta in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare nell'area dell'euro, può farne richiesta motivata al presidente, indicando esplicitamente gli elementi del progetto di decisione interessati sulla base di una valutazione imparziale e oggettiva dei tempi, della struttura, della logica o del risultato della decisione proposta. Qualora il presidente reputi che tale motivazione non sia fondata e la domanda di sospensione resti confermata, egli può negare la sospensione e decidere di proseguire la procedura scritta; in tal caso, il segretario generale chiede la posizione degli altri membri della Commissione per assicurarsi che sia rispettato il numero legale di cui all'articolo 250 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presidente può inoltre iscrivere il punto all'ordine del giorno della successiva riunione della Commissione, affinché sia approvato.»
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